Richiesta di rimozione dalle liste di Jacques Baud e di altri sanzionati per condotta lecita
Petizione al Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea
Sintesi
Noi sottoscritti chiediamo al Consiglio dell’Unione europea di disporre senza indugio la rimozione dall’elenco (delisting) del Sig. Jacques Baud e di altri cittadini dell’UE o dell’area Schengen sottoposti a misure restrittive nell’ambito del regime sanzionatorio dell’UE relativo alla Federazione russa.
Tali persone non sono state colpite per condotte criminose, ma per aver svolto attività lecite — tra cui giornalismo, analisi accademica e commento politico — tutelate dai quadri europei dei diritti fondamentali, in particolare dalla libertà di espressione e dalla libertà di pensiero.
In questo contesto, le misure restrittive:
- difettano delle garanzie del giusto processo,
- producono effetti sostanzialmente punitivi, pur essendo qualificate come strumenti di politica estera,
- determinano gravi pregiudizi personali ed economici, equiparabili a una "morte civile",
- risultano incompatibili con i valori e i principi giuridici sanciti dai Trattati dell’UE, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
- proceda al delisting del Sig. Baud e dei soggetti in posizione analoga;
- si astenga dall’utilizzare strumenti di politica estera per regolare l’espressione o il dissenso leciti in ambito interno;
- avvii una revisione del regime sanzionatorio, al fine di riallinearne il funzionamento ai principi democratici e allo Stato di diritto.
Motivazione Dettagliata
1. Misure restrittive riferite a condotte lecite
I soggetti interessati — incluso il Sig. Jacques Baud — sono stati iscritti negli elenchi dell’UE esclusivamente per attività quali lavoro giornalistico, commento politico, analisi accademica e geopolitica, o impegno civile e politico. Tali attività sono lecite e rientrano nella sfera dei diritti fondamentali, in particolare:
- Art. 9 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) — libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- Art. 10 CEDU — libertà di espressione, compreso il diritto di ricevere e diffondere informazioni senza interferenze delle autorità pubbliche.
2. Natura non giudiziaria delle misure restrittive
Il Consiglio precisa che le misure restrittive dell’UE:
- non hanno natura punitiva,
- non costituiscono misure giudiziarie,
- sono strumenti della Politica estera e di sicurezza comune (PESC).
I Trattati dell’Unione autorizzano l’adozione di misure, non di vere e proprie sanzioni punitive individuali. Nella pratica, tuttavia, gli effetti sono punitivi, con evidenti criticità rispetto a:
- Art. 6 CEDU — diritto a un equo processo;
- Art. 7 CEDU — principio di legalità e di irretroattività della pena;
- Art. 13 CEDU — diritto a un ricorso effettivo.
3. Impiego improprio di poteri di politica estera in ambito interno
Le misure PESC sono concepite per rapporti con soggetti esterni all’Unione. La loro applicazione a cittadini dell’UE e dell’area Schengen — per opinioni, pubblicazioni o posizioni politiche — muta uno strumento di politica estera in un meccanismo disciplinare interno, sottratto in larga parte ai consueti contrappesi costituzionali.
Tale prassi elude le garanzie previste dall’ordinamento dell’UE e dagli ordinamenti nazionali, configurando una forma extragiudiziale di repressione interna.
4. Insufficienza del rimedio giurisdizionale
È teoricamente possibile proporre ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nella prassi, però, il controllo è limitato soprattutto ai profili procedurali e raramente concerne:
- la proporzionalità delle misure,
- il rispetto dei diritti fondamentali,
- la fondatezza sostanziale degli addebiti.
5. Effetti sprporzionati e lesivi della dignità
Le misure restrittive producono conseguenze che eccedono ogni obiettivo politico ragionevole: blocco dei conti, revoca di strumenti di pagamento, esclusione da contratti e lavoro, perdita di servizi essenziali, isolamento sociale ed economico.
Per cittadini e residenti dell’UE tali effetti equivalgono a una “morte civile”, incompatibile con la dignità umana, i diritti fondamentali e il pluralismo democratico.
6. Incompatibilità con i valori dell’Unione europea
L’iscrizione di cittadini dell’UE e dell’area Schengen — senza limiti chiari e per condotte lecite — contrasta con:
- Art. 2 Trattato sull'Unione Europea — dignità umana, libertà, democrazia, Stato di diritto e diritti umani;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’UE — in particolare certezza del diritto, proporzionalità e tutela giurisdizionale effettiva;
- la CEDU e i relativi Protocolli, tra cui:
- Prot. n. 1, art. 1 — protezione della proprietà,
- Prot. n. 4, art. 2 — libertà di circolazione,
- Prot. n. 12, art. 1 — divieto generale di discriminazione, compresa quella fondata sulle opinioni politiche.
Richiesta finale
Si chiede rispettosamente al Consiglio dell’Unione europea di:
- procedere al delisting del Sig. Jacques Baud e degli altri soggetti sanzionati per condotta lecita;
- cessare l’applicazione di misure PESC a cittadini per espressioni tutelate;
- avviare una riforma del quadro delle misure restrittive, garantendone la piena conformità allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali.
Conclusione
Misure restrittive adottate senza reato, senza processo e senza rimedio effettivo possono risultare legali in astratto, ma violano i principi della democrazia costituzionale. Il loro mantenimento crea un precedente pericoloso per tutti i cittadini dell’Unione europea.
* La versione di riferimento è il testo inglese.